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Nuove etichette UE: luci (tante) e ombre (poche, ma pericolose per il Made in Italy)

UE-bandieraE’ una piccola rivoluzione quella introdotta dal Reg. CEE 1169/2011, le cui prime novità sono entrate in vigore lo scorso 13 dicembre con l’introduzione di un primo pacchetto di norme riguardanti etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti. Se da una parte le nuove etichette UE si presentano più dettagliate e trasparenti, dall’altra si registra un preoccupante arretramento, come quello riguardante l’abolizione dell’obbligo di indicare lo stabilimento di produzione.

Le nuove etichette, prima parte. Bisognerà attendere il 13 dicembre 2016 per vedere applicate le norme sull’etichettatura nutrizionale. Ma quali sono queste novità? Vediamole in sintesi. Più leggibili – Le indicazioni obbligatorie riportate in etichetta devono essere scritte in caratteri più grandi e più chiari, in modo da renderle più visibili e leggibili. Evidenziazione degli allergeni alimentari – Le sostanze e i prodotti allergenici (soia, latte, cereali contenenti glutine, uova, noci, arachidi, pesce, crostacei, molluschi, sedano, lupino, sesamo, senape e solfiti) dovranno essere segnalati con maggiore evidenza in modo da essere facilmente identificabili. Nel caso di un allergene presente in più ingredienti lo si dovrà sempre evidenziare. La presenza di allergeni alimentari dovrà essere segnalata anche in ristoranti, mense, scuole, ospedali e imprese della ristorazione (aspetto, questo, di non facile soluzione logistica). Grassi utilizzati – Non saranno più tollerate dizioni generiche come “olio vegetale” o “grasso vegetale”, ma si dovrà specificare nella lista degli ingredienti il tipo di grasso, ad esempio “olio di girasole”. Doppia data di scadenza – Dovrà essere riportata su ogni singola monoporzione e non più solo sulla confezione esterna. Provenienza della carne – Debutta l’indicazione dell’origine delle carni suine, avicole, ovine e caprine, come già succede per le carni bovine.

Le nuove etichette, parte seconda. Origine delle materie prime – Viene esteso a tutti gli alimenti l’obbligo di indicare il Paese di origine e di provenienza delle materie prime utilizzate. Questa norma resta però solo sulla carta finché non saranno specificati contenuti e modalità. Rimane valido, invece, l’obbligo di indicare l’origine dell’alimento nel caso in cui ometterlo possa indurre in errore il consumatore. Informazioni più dettagliate – Le indicazioni che riguardano ingredienti e metodi di lavorazione devono essere riportate in modo evidente. Ad esempio, nel caso di un alimento “decongelato” questa dizione deve comparire a fianco della denominazione del prodotto. Divieto di imitazione – L’assoluta lealtà delle informazioni è un cardine essenziale della nuova normativa. Per esempio, si intende evitare che il consumatore possa acquistare una bevanda vegetale scambiandola per latte. Data di congelamento dichiarata – Per le carni, le preparazioni a base di carne e i prodotti non trasformati a base di pesce deve essere indicata la data in cui sono stati congelati. Stop all’obbligo del sito di produzione – E’ questa la principale nota dolente della nuova normativa UE che prevede l’eliminazione dell’obbligo dalle etichette dell’indicazione dello stabilimento di produzione. La logica seguita dai legislatori di Bruxelles è semplice: il marchio è il responsabile legale del prodotto. Una logica che però potrebbe causare grossi danni al “Made in Italy” in quanto si lascia mano libera di produrre in qualsiasi parte del mondo, mentre l’indicazione di una produzione effettuata nel nostro Paese ha un grande valore aggiunto. Numerose aziende italiane hanno comunque già annunciato che manterranno l’indicazione del sito di produzione sull’etichetta dei loro prodotti.

Fonte: Europe Direct Veneto Agricoltura

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